UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
RENDE NOTO
L’imposta dovuta al Comune deve essere pagata in due rate.
Prima rata: l’acconto da versare entro il 16 giugno dovrà
essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’armo
precedente (2007), o dell’anno in corso (2008).
Seconda rata: i) saldo da versare entro il 16 dicembre sarà
pari all’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote
e detrazioni deliberate per l’anno in corso (2008).
È altresì ammesso il versamento dell’imposta
complessivamente dovuta in un’unica soluzione da corrispondere
entro il 16 giugno, facendo riferimento, per i calcoli, alle aliquote
e detrazioni dell’anno in corso (2008)
ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 recita quanto segue:
1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo ;
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 , e successive
modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune
con regolamento vigente alla data di entrata in vigore dal presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 A8 A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.
8 commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti
dall’art. 6, comma 3- bis, e dell’articolo 8 del citato
decreto n. 504 del 1992
CHE LE ALIQUOTE ICl ANNO 2008 SONO LE SEGUENTI:
7 (SETTE) PER MILLE
Tariffa unica da applicare su tutte le unità immobiliari
e terreni edificabili. ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE COME RIPORTATO
SOPRA
• IL pagamento dell’imposta può essere effettuato
:
A) Tramite c/c postale. 10433019 intestato COMUNE Di FABR1CA Di
ROMA – I.C.I. Servizio Tesoreria -
• I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano
possono effettuare il pagamento dell’l.C.l. dovuta, oltre
che con le modalità sopra indicate, tramite vaglia postale
internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo
le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.
RAMMENTA INOLTRE
•Con effetto dal 10 gennaio 1997, per determinare la base
imponibile dell’imposta comunale sugli immobili. occorre
tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5%;
• L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L’agibilità o inabitabilità
è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base
ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente
può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
• Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti
hanno effetto anche per il 2008 e per gli anni successivi purché
non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati
da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, nonché quelle
relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati
ed aree fabbricabili di nuova acquisizione avvenute nel corso
del 2007, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso
l’Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi 2008.
• Le informazioni e la documentazione necessaria all’applicazione
dell’imposta possono essere richieste agli addetti dell’Ufficio
Tributi Comunale dalle 10,00 alle 12,00 e telefonicamente al numero
0761/569001 .